DECRETO LEGISLATIVO 626/94
Il D.Lgs. 626 del 1994 prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività pubblici o privati.
I rischi che derivano dalla guida della vettura aziendale, fanno parte di
quelli collegati allo svolgimento della mansione lavorativa.
Lo stesso decreto 626/94 prevede che tali rischi siano considerati e valutati
per la corretta stesura del documento sulla sicurezza; e siano ridotti il
più possibile, attraverso un adeguato percorso formativo ed informativo
dedicato a coloro che utilizzano, per mansione di lavoro, l’autoveicolo
aziendale. Tanto più che i costi sostenuti da una azienda sono deducibili
come Corso di Formazione come riportato nell’Art. 4 comma 2, L. 383
del 18/10/2001: “L’incentivo si applica anche alle spese sostenute
per servizi…[…] e alle spese sostenute per la formazione e l’aggiornamento
del personale. A questo importo si aggiunge anche il costo del personale
impegnato nell’attività di formazione e aggiornamento….”
Nei programmi dei Corsi di Guida Sicura sviluppati dalla Sandro
Munari Guida Sicura, si fa riferimento in particolar modo al progetto sviluppato dalla
scuola fin dal 1997, relativo alla realizzazione di Corsi di Guida Sicura
appositamente strutturati per ottemperare agli obblighi legislativi (Art.
21/22 D.Lgs. 626/94) di informazione, formazione teorica e pratica nei riguardi
di coloro che, per mansione e/o incarico di lavoro, utilizzano una vettura
aziendale.
Tale obbligo è sancito in capo al “datore di lavoro” dall’Art.
21 comma 1 lettera a, b, c del decreto di cui sopra, il quale nei casi più gravi
prevede una responsabilità penale evidenziata nell’Art. 89,
comma 2 lettera b.
L’Art. 4 sancisce che è obbligo per il datore di lavoro fare una valutazione preventiva dei rischi connessi alle attrezzature usate ed alle sostanze utilizzate; inoltre il datore di lavoro deve: “individuare tutti i fattori di rischio esistenti e le loro reciproche interazioni, nonché la valutazione della loro entità effettuata, ove necessita, mediante metodi analitici o strumentali” (Circolare Min. Lav. Prot. N° 102/95 del 07/08/95).
E’ chiaro che il rischio deve essere attentamente valutato non solo all’interno della struttura aziendale, ma anche nelle situazioni stradali di normale utilizzo quotidiano.
Potrebbe sembrare un’interpretazione estensiva dell’obbligo di valutazione del rischio, ma non è sicuramente una estensione arbitraria, basti solo considerare che 50.000 km percorsi nell’arco di un anno con una vettura aziendale, ad una media dei 60 km/h (dato statistico), corrispondono a 104 giorni lavorativi (di 8 ore) consecutivi al volante.
Altri richiami all’obbligo di informazione si ritrovano anche nell’Art. 37 del Decreto in oggetto, dove il datore di lavoro deve provvedere affinché “i lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d’uso fondamentale in rapporto alla sicurezza relativa: (lettera a) all’impiego delle attrezzature….(lettera b) alle situazioni anormali imprevedibili”.
Una discriminante fra il normale rischio generico di guida e l’analogo rischio applicato ai lavoratori che utilizzano l’automobile ci è data, come ormai sappiamo, anche dai riferimenti giurisprudenziali.
Per es.: Sentenza 3970 della Corte di Cassazione – Aprile 1999:
Il rischio generico della strada può diventare “rischio specifico di lavoro, quando quel rischio si accompagni un elemento aggiuntivo e qualificante”, per il quale l’incidente è connesso agli obblighi che derivano dal lavoro.
In questo caso “l’elemento aggiuntivo” in questione è da attribuire alla concentrazione e stress richiesto al lavoratore che compie la sua funzione lavorativa con la guida dell’auto, alternandola a colloqui di lavoro.
Concludendo, sembra nitido
e conciso che in capo al datore di lavoro esiste un forte obbligo di formazione
ed informazione del rischio guida, quando
proprio quest’ultimo si concretizzi nell’utilizzo dell’autoveicolo
aziendale, sia per mansione lavorativa (autisti professionisti) sia come
mezzo strumentale per chi utilizza l’autovettura all’interno
dei “compiti” lavorativi.